freccia dx Statuto della Fondazione

 

Articolo 1

Costituzione, sede e durata della Fondazione.
I. È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Flebus Aminta”.
II. La Fondazione ha la propria sede legale in Torreano e le sue attività si esplicano nell’ambito della regione Friuli Venezia Giulia.
III. La Fondazione ha durata illimitata.
IV. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, dotata di piena capacità ed autonomia statutaria e gestionale, conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed alle norme del presente statuto.

 

Articolo 2
Finalità, scopi ed attività istituzionali della Fondazione.
I. La fondazione nel ricordo della signora Flebus Aminta, promuove attività benefiche a favore della popolazione di Torreano e in generale a favore di soggetti deboli e in difficoltà nell’ambito dello stesso territorio. Promuove inoltre ogni attività a favore della ricerca, dello studio e del mantenimento della cultura e della tradizione locale torreanese, friulana e della montagna, con particolare riguardo ai valori di solidarietà propugnati dalle storia e dalla tradizione degli Alpini. Tra gli scopi primari della Fondazione vi è la realizzazione di un edificio detinato alla sede del Gruppo Alpini di Torreano. Tale immobile, che verrà concesso in comodato d’uso per 99 anni, avrà una superficie minima mq.120,00 su unico piano, sarà autonomo e indipendente da altre strutture immobiliari e il progetto verrà concordato con il Consiglio direttivo del Gruppo Alpini.
II. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione svolge direttamente e promuove lo svolgimento di: ricerche culturali, promozione di manifestazioni socio culturali, organizzazione di raccolte di denaro e beni per persone, gruppi in difficoltà, promozione di occasioni di locazioni beni immobili per nuclei familiari biognosi, organizzazioni di feste, incontri finalizzati a raccolta di fondi per scopi benefici.
III. La Fondzione non ha fini di lucro e non può distribuire, neanche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo in casi in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
La Fondazione impiega necessariamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui al presente articolo e di quelle attività che siano a queste strumentali, accessorie o direttamente connesse.


Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse della Fondazione
I. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, società di capitali, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione;
e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all’art. 2 del presente statuto;
f) partecipare e concorrere a concorsi e bandi promossi da soggetti pubblici o privati;
g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.


Articolo 4
Patrimonio della Fondazione
I. Il fondo di dotazione, come risultante dall’atto costitutivo, costituisce il patrimonio della Fondazione e potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, oblazioni, donazioni, eredità o legati, elargizioni, contributi ed altre forme di ausilio pecuniario da parte di soggetti, pubblici o privati, che condividano gli scopi della Fondazione, sempre che si tratti di beni espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini e degli scopi di cui al precedente art. 2.
II. La Fondazione è autonoma dai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, all’incremento del suo patrimonio.
III. Il patrimonio è vincolato al perseguimento esclusivo dello scopo istituzionale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3, a preservarne il valore ed a garantirne la continuazione nel tempo.
IV. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità allo scopo istituzionale, con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse, e di efficacia negli interventi.
V. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono.


Articolo 5
Fondo di Gestione della Fondazione
I. Per l’adempimento dei propri compiti e per il proprio funzionamento, la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito dai redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 4, nonché di ogni eventuale contributo o elargizione che sia destinato da terzi all’attuazione dei fini istituzionali di cui al precedente art. 2, che non siano espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
II. Il Fondo di Gestione della Fondazione è in particolare costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività, istituzionali, strumentali, accessorie e connesse, della Fondazione medesima;
b) da eventuali dotazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all’incremento del patrimonio;
c) da ogni eventuale contributo o elargizione in qualsiasi forma concesso od erogato da soggetti, enti od istituzioni di natura pubblica;
d) da ogni eventuale contributo o elargizione in qualsiasi forma concesso od erogato dai Fondatori, dai Promotori o dai Partecipanti.
III. Il Fondo di Gestione sarà utilizzato dalla Fondazione per l’adempimento dei suoi compiti e per l’attuazione dei fini istituzionali di cui al precedente art. 2.

 

Articolo 6
Esercizio Finanziario
I. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.


Articolo 7
Organi della Fondazione
I. Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Gestione;
b) il Presidente della Fondazione;
c) il Vice-Presidente della Fondazione;
d) il Collegio dei Revisori.


Articolo 8
Consiglio di Gestione
I. La Fondazione è retta da un Consiglio di Gestione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 7 , secondo quanto stabilito dai Fondatori, ordinari ed istituzionali congiuntamente, con propria deliberazione collegiale.
La composizione sarà la seguente:
Metà più uno dei membri del Consiglio di Gestione saranno nominati dal Comune di Torreano , con propria deliberazione assunta dal Consiglio Comunale. I restanti saranno nominati dal direttivo del Gruppo Alpini di Torreano.
II. Per la prima volta, la nomina degli organi della fondazione può essere effettuata in sede di atto costitutivo.
III. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una volta sola.
IV. In caso di morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità o altra ipotesi di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più componenti , il Consiglio di Gestione chiede senza indugio al socio fondatore di indicare il sostituto.
I componenti del Consiglio di Gestione nominati ai sensi del presente comma IV scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
V. In caso di morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità o altra ipotesi di decadenza o cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione lo stesso si intende interamente cessato ed i Fondatori provvedono senza indugio alla sostituzione dell’intero Consiglio di Gestione, osservando le modalità di cui al precedente comma I.


Articolo 9
Funzionamento del Consiglio di Gestione
I. Il Consiglio di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un componente del Consiglio e comunque almeno 2 (due) volte all’anno.
II. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente data, ora e luogo della convocazione, nonché ordine degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il Consiglio di Gestione é convocato dal Presidente a mezzo comunicazione fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi entro quarantotto ore prima dell'adunanza.
III. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione.
IV. In caso di ingiustificata assenza a più di due riunioni consecutive del Consiglio di Gestione, quest’ultimo potrà decidere la revoca del componente.
V. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente scelto dalla maggioranza dei presenti.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione debbono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico, e sottoscritti da colui che presiede la riunione nonché dal segretario.
VII. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano attraverso mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:
a) sia consentito a colui che presiede la riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e, se necessario, trasmettere documentazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario verbalizzante.


Articolo 10
Poteri del Consiglio di Gestione
I. Il Consiglio di Gestione:
a) nomina nel suo seno il Vice Presidente della Fondazione;
b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’esercizio successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo per l’esercizio decorso.
Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo saranno composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e nella relativa redazione il Consiglio di Gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovrà seguire i principi previsti dal Codice Civile in tema di bilancio d’esercizio di società di capitali;
c) delibera gli eventuali regolamenti disciplinanti in via generale ed organica le attività istituzionali;
d)delibera l’accettazione di oblazioni, donazioni, eredità o legati, elargizioni, contributi, nonché l’effettuazione di acquisizioni ed alienazioni di beni mobili ed immobili;
f) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari o in beni immobili;
g) delibera sui piani e programmi della Fondazione ;
h) delibera su eventuali accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
i) delibera ogni altra attività o operazione necessaria o utile per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
l) delibera in ordine alla ammissione nella Fondazione di soggetti che, intendendo aderirvi, hanno presentato domanda per divenire Fondatori, Promotori o Partecipanti;
m) può provvedere alla revoca dei propri componenti ingiustificatamente assenti a più di due riunioni consecutive;
n) provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
o) delibera eventuali modifiche dello Statuto, con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti, purché non sia modificata la disposizione di cui all’art. 2, né sia modificata la destinazione a tale scopo del patrimonio inizialmente conferito;
p) compie ogni altra attività necessaria o utile al raggiungimento dello scopo istituzionale.
II. Il Consiglio di Gestione può delegare al Presidente della Fondazione od a propri componenti individualmente od organizzati in apposite commissioni, il compimento di talune delle attività sopra indicate.
III. Lo svolgimento delle funzioni di componente del Consiglio di Gestione, di Presidente e vice Presidente non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e regolarmente documentate.


Articolo 11
Presidente e Vice-Presidente della Fondazione
I. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio ed è di diritto il Sindaco pro-tempore del Comune di Torreano.
II. Il Presidente della Fondazione:
a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione;
b) firma gli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;
c) vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e sull’osservanza delle disposizioni statutarie.
III. Nel caso di urgenza, il Presidente della Fondazione può compiere sotto la propria responsabilità qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo al Consiglio di Gestione per l’approvazione nella prima riunione successiva.
IV. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente opera con i poteri e le responsabilità del Presidente.


Articolo 12
Organo di Controllo
I. Il controllo dell’amministrazione è affidato a un Revisore unico, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Esso dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
II. Il Revisore è nominato dai Fondatori con propria deliberazione collegiale assunta con il voto favorevole di tanti Fondatori che rappresentino la maggioranza delle dotazioni complessivamente effettuate dai Fondatori nel patrimonio della Fondazione.
III. Esso provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e provvede ad atti di ispezione e controllo.
IV. I verbali delle verifiche del Revisore debbono essere trascritti su apposito libro.
V. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione.
VI. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza determinato nel minimo previsto dalle vigenti tariffe professionali per ogni seduta di verifica.


Articolo 13
Scioglimento
I. In caso di scioglimento della Fondazione, da qualunque causa determinato, il suo patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione che provvederà alla nomina del liquidatore, al Comune di Torreano.

 

Articolo 14
Disposizioni di rinvio
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.